Regolamento POPs - Persistent Organic Pollutants: Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) | Consolidato 2024

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Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019).

Il testo consolidato 2024 del Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs), tiene conto delle modifiche e abrogazioni a Ottobre 2024.

Ed. 8.0 Ottobre 2024

- Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro (GU L 2024/2570 del 27.9.2024). Entrata in vigore: 17.10.2024

Modifica:

Allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce Metossicloro.

- Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione del 21 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano (GU L 2024/2555 del 27.9.2024). Entrata in vigore: 17.10.2024

Modifica:

Tabella Allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, voce «Esabromociclododecano Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano», quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») è sostituito il punto 1

Ed. 7.0 Agosto 2023

- Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. (GU L 198/24 del 8.8.2023). Entrata in vigore: 28.08.2023

Modifica:

- Allegato I parte A, tabella, aggiunta voce acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati.

Ed. 6.2 Giugno 2023

- Inserita Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 163/104 del 29.6.2023).

Ed. 6.1 Giugno 2023

- Inserita Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 328/169 del 22.12.2022)

Ed. 6.0 Aprile 2023

- Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione del 24 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 113/5 del 28.4.2023). Entrata in vigore: 18.05.2023. Applicazione dal 18.08.2023.

Modifica:

- Allegato I parte A, tabella, voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», punto 3, 4 e 5.

Ed. 5.0 Dicembre 2022

- Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti. (GU L 317/24 del 9.12.2022). Entrata in vigore: 29.12.2022. Applicazione: 10.06.2023

Ed. 4.0 Novembre 2022

- Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene (GU L 303/19 del 23.11.2022)

Ed. 3.1 Maggio 2022

- Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell’8 aprile 2020, recante modifica dell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (GU L 220/11 del 09.07.2020).

Ed. 3.0 Febbraio 2021

Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (GU L 62/1 del 23.2.2021). Entrata in vigore: 15.03.2021

Ed. 2.0 Febbraio 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 36/7 del 02.02.2021) Entrata in vigore: 22.02.2021

Ed. 1.0 Agosto 2020

Il testo nativo:

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019).

Modifiche e abrogazioni:

- Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU L 270/1 del 18.08.2020) Entrata in vigore: 07.09.2020

- Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol. (GU L 270/4 del 18.08.2020) Entrata in vigore: 07.09.2020

- Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU LI 188/1 del 15.06.2020) Entrata in vigore: 05.07.2020

- Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 | 09.06.2020

Il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti mira a tutelare la salute umana e l’ambiente eliminando o limitando la fabbricazione e l’uso di inquinanti organici persistenti (POP) come definiti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Esso punta a ridurre, o a eliminare ove possibile, il rilascio di tali sostanze e a regolamentare i rifiuti che le contengono o che ne sono contaminati. Il regolamento tiene conto in particolare del principio di precauzione.

I POP sono sostanze chimiche potenzialmente pericolose che possono attraversare le frontiere internazionali, vengono spesso rilevate lontano dal luogo di rilascio, persistono nell’ambiente, sono soggette a bioaccumulo*, e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente.

La fabbricazione e l’immissione sul mercato dei POP elencati nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli* sono vietate. La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso dei POP elencati nell’allegato II sono limitati agli usi per i quali non sono disponibili per il paese in questione alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili.

Gli Stati membri e la Commissione europea adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti (ad esempio inserendole in elenco) e per prevenire la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP.

Gli Stati membri possono inoltrare suggerimenti riguardo agli inserimenti alla Commissione che, con il supporto dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), decide se proporre ulteriori sostanze da inserire in elenco. L’ECHA ha anche un ruolo consultivo e informativo generale nei processi descritti nel regolamento.

Le deroghe a tali controlli sono consentite per le sostanze utilizzate per attivitĂ  di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento, o presenti in miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.

Altre deroghe sono applicabili agli articoli contenenti POP fabbricati antecedentemente alla data in cui il presente regolamento è diventato applicabile, fatte salve garanzie e condizioni specifiche, compresi i requisiti per la notifica alla Commissione e al Segretariato della Convenzione di Stoccolma.

Gli Stati membri devono:

- preparare inventari delle sostanze elencate nell’allegato III, rilasciate in atmosfera, nelle acque e nel suolo;

- comunicare il proprio piano d’azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci delle sostanze, compreso l’utilizzo di sostanze sostitutive o modificate.

- considerare in via prioritaria processi, alternativi che evitano la formazione e il rilascio di POP nella costruzione di nuovi impianti o di modifiche di impianti esistenti.

Rifiuti

Chi produce e chi detiene rifiuti deve evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV.

Nella maggior parte dei casi, i rifiuti contaminati sono smaltiti o recuperati* con tempestivitĂ  in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili e condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana.

Piani di attuazione, monitoraggio e comunicazioni

Gli Stati membri devono offrire al pubblico l’opportunità di partecipare a tale processo e i loro piani di attuazione devono essere resi pubblici e condivisi con la Commissione e l’ECHA, comprese le informazioni sulle misure adottate a livello nazionale per identificare e valutare i siti contaminati dai POP, se del caso. La Commissione deve inoltre mantenere un piano di attuazione che deve essere riesaminato e aggiornato, come opportuno.

Occorre istituire o mantenere un meccanismo di monitoraggio per la raccolta di dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell’ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell’allegato III del regolamento. Gli Stati membri redigono inoltre una relazione sull’attuazione del regolamento.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’elenco delle sostanze di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione di Stoccolma o del protocollo del 1979.

Il regolamento provvede all’abrogazione e alla rifusione del Regolamento (CE) n. 850/2004.

About the author

Edizione: 8.0

Pubblicato: 22/10/2024

Autore: Ing. Marco Maccarelli

Editore: Certifico s.r.l. 

Lingue: Italiano 

ISBN: 9788898550036

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